La sentenza Schrems II modifica il trasferimento dati personali nei paesi extra UE
Con la sentenza Schrems II, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha abolito l’accordo USA-UE del Privacy Shield dove era prevista la trasmissione dei dati verso gli Stati Uniti. Con la stessa sentenza si è deciso di riguardare le clausole contrattuali tipo, che venivano utilizzate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi.
Lo scorso 11 novembre sono state adottate raccomandazioni riguardanti le misure per il trasferimento dei dati verso paesi terzi, questo per garantire un buon livello di sicurezza nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea i titolari dei del trattamento che utilizzano clausole contrattuali tipo, devono assicurarsi che il paese terzo garantisca un adeguato livello di protezione dei dati personali che vengono traferiti a quel determinato Spazio Economico Europeo. Vi è la possibilità di aggiungere delle misure cautelative supplementari alle clausole contrattuali tipo in modo da agevolare i Titolari del trattamento a trasferire i dati personali verso paesi terzi ove le clausole contrattuali tipo non siano sufficienti.
Ecco quanto rilasciato dalla presidente del Comitato europeo per la protezione dei dati, Andrea Jelinee: “Il comitato è pienamente consapevole dell’impatto della sentenza Schrems II su migliaia di imprese dell’UE e dell’importante responsabilità che tale sentenza attribuisce agli esportatori di dati. Il comitato si augura che le raccomandazioni possano aiutare gli esportatori di dati a individuare e attuare misure supplementari efficaci laddove siano necessarie. Il nostro obiettivo è consentire trasferimenti leciti di dati personali verso paesi terzi, garantendo nel contempo che ai dati trasferiti sia assicurato un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello vigente all’interno del SEE.”
Nel caso quindi di trasferimento dei dati personali verso paesi terzi, il titolare e le terze parti adotteranno garanzie riconosciute nelle decisioni di adeguatezza della Commissione europea. In caso di mancanza di decisioni di adeguatezza, il trasferimento extra UE si dovrà effettuare tramite garanzie idonee che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati e, in particolare, attraverso strumenti contrattuali, comprensivi delle “clausole tipo” di cui all’art. 46, par. 2, lett. c) del Reg UE 2016/679 (GDPR) in conformità agli schemi di clausole tipo adottati dalla Commissione UE nelle decisioni n. 2010/87/CE e n. 2004/915/ e nei rispettivi allegati delle medesime decisioni sulla base di presupposti indicati nelle stesse
La sentenza Schrems II ha condizionato tutti i trasferimenti di dati verso paesi terzi, sarà così più difficile trovare soluzioni in tempi brevi per garantire delle transizioni che si conformino alla normativa comunitaria per quanto riguarda la protezione dei dati personali.