Articolo 65 del GDPR: in funzione per la prima volta
L’articolo 65 prevede l’intervento del comitato europeo per la protezione dei dati in caso di difformità/diversità di vedute tra le autorità Garanti Nazionali.
La decisone di un nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati nasce dal fatto che in precedenze le autorità nazionali erano autorizzate ad applicare direttive molto differenti da stato a stato. Questo regolamento impone quindi a tutte le nazioni europee di utilizzare linee guida similari. L’istituzione del comitato europeo per la protezione dei dati ha fatto in modo che dove vi siano diversità di vedute fra le varie autorità nazionali, in relazione ad una interpretazione del regolamento, vi sia la possibilità di ricorrere a questo comitato, la cui decisione ha carattere definitivo e valida in tutti i paesi dell’UE.
La procedura di risoluzione di un contenzioso in conformità con l’articolo 65 viene invocata per la prima volta tra autorità Garante irlandese e Twitter. La richiesta d’intervento nasce infatti dalla richiesta delle numerose garanti nazionali in quanto le interpretazioni del contezioso, come date dall’autorità irlandese, non sembravano essere pienamente condivisibili da tutte le autorità nazionali.
È importante sottolineare che in alcuni paesi l’atteggiamento nei confronti delle violazioni sia più repressivo rispetto ad altri paesi. Lo scopo del principio di conformità è appunto quello di evitare diversi comportamenti indicando linee guida per un comportamento omogeneo in tutta Europa.
La procedura del comitato europeo in conformità con l’articolo 65 comma 2 prevede l’assunzione di una decisione entro un mese dal momento in cui il contenzioso è sottoposto alla sua attenzione e che in caso di parità di voti per la decisione la presidente del comitato avrà l’ultima parola.
Infine, una volta presa la decisione del comitato, essa deve essere recepita e attuata entro un mese dalla pubblicazione.
Adesso che questa procedura è stata attuata per la prima volta si potrà far ricorso ad essa con maggior frequenza per garantire omogeneità di comportamenti fra tutte le autorità Garanti.