Covid19: le aziende posso utilizzare il “wearable”?
Tra le attività più diffuse per limitare e contrastare la diffusione del Coronavirus quella del contac tracing assume un’importanza primaria, questo perché consente di tracciare il contagio. Il tracciamento dei dati assume grande importanza soprattutto a livello aziendale, poiché le imprese, grazie a questo, possono evitare che il Covid19 abbia ripercussioni sulla sicurezza e la salute del luogo di lavoro.
Per questa ragione il mercato si è evoluto per offrire soluzioni che consentissero il monitoraggio della situazione epidemiologica a lavoro. Risulta quindi opportuno sorvolare sulle app,delle quali si è già discusso, e soffermarsi sui rilevatori di prossimità indossabili. L’utilizzo del “wearable” non è nuovo ma con l’avvento della pandemia si è valutato di implementare questo dispositivo come strumento per il tracciamento dei contatti.
I sistemi di wearable hanno la possibilità aggregare i dati raccolti dai dispositivi forniti in dotazione ai lavoratori su una piattaforma accessibile al datore di lavoro. Questi dati sono conservati in forma pseudonimizzata fino a quando non si riscontrerà un caso positivo, a quel punto il datore avrà la possibilità di visualizzare i dati in chiaro del soggetto positivo e delle persone con le quali ha avuto un contatto.
La domanda che è necessario riguarda le legalità dell’utilizzo di questi dispositivi da parte delle imprese. Il Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19 dispone che “l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.”
Risulta quindi chiaro da una prima lettura della norma, che il ruolo delle aziende è limitato alla collaborazione con le Autorità sanitari nel reperire le informazioni necessarie relative alla filiera dei contatti. Questo è stato confermato anche dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la quale ha più volte sottolineato che il tracciamento dei contatti è a capo delle Autorità sanitarie. Ai datori di lavoro è perciò preclusa la possibilità dell’utilizzo del contac tracing di qualsiasi tipo.
Alla luce di questi fatti e dell’aggravarsi della pandemia le aziende dovrebbe quindi trovarsi a collaborare con le Autorità sanitare ma per una concreta esigenza di sicurezza sanitaria le imprese si attivano nella ricostruzione dei contatti ancora prima di aver ricevuto istruzioni. A fronte di ciò sarebbe quindi utile capire se fosse possibile permettere l’utilizzo di questi dispositivi, per un periodo limitato, tenendo sotto controllo l’invasività nella sfera di diritti e di libertà dei lavoratori.