Il garante regolamenta il trattamento dei dati dei Test sierologici in ambito lavorativo
Negli ultimi mesi la scienza è riuscita a dimostra che coloro che si sono ammalati di Covid hanno sviluppato gli anticorpi e che sono rari casi in cui i pazienti si sono reinfettati.
Il Garante Privacy ha deciso di intervenire per quanto riguarda la questione di test sierologici in ambito lavorativo.
I test sierologici permetto controllare la presenza di immunoglobuline in grado di proteggere il corpo da un ulteriore infezione. Questo risulta molto utile per mappare coloro che sono entrati in contatto con il virus. Mappare la popolazione può essere di grande aiuto considerato il numero elevato di persone asintomatiche.
La domanda che ci si pone ora riguarda la possibilità di procedere con la mappatura in maniera compatibile alla tutela dei dati personali.
Il garante della privacy Antonello Soro ha stabilito che il datore di lavoro non può rendere obbligatorio il test sierologico ai propri dipendenti. Il 24 aprile 2020, Soro ha integrato il protocollo stipulato il mese precedente tra governo e parti sociali.
Le linee guida stipulate danno la possibilità al datore di lavoro di richiedere il test sierologico ai propri dipendenti ma sottolineano che lo stesso datore non può altresì costringere i propri dipendenti a sottoporsi al test in quanto i dati di salute vengono considerato dati sensibili.
Il lavoratore potrà quindi sottoporsi volontariamente al test per la ricerca degli anticorpi, al prelievo ematico e a tutte la azioni che ne conseguono, ovvero la ripetizione del test, la sorveglianza e l’isolamento. Ovviamente il lavoratore sarà quindi tenuto a comunicare via mail l’esito del test sierologico indicando un recapito sicuro e proteggendo auspicabilmente il contenuto della mail attraverso un sistema di “autenticazione a due fattori”.
In conclusione il datore di lavoro può quindi richiedere di effettuare il test ai propri dipendenti solo se disposto dal medico competente. Può però offrire ai dipendenti, sostenendo i costi, di effettuare tali test presso strutture pubbliche o private ma non può venire a conoscenza dell’esito tanto meno trattare i dati relativi all’anamnesi familiare del lavoratore.