Minori e il diritto all’oblio, il GDPR salva le nuove generazioni
Con le misure previste dal Regolamento la tutela dei dati personali dei giovani cambia passo.
Prevale la possibilità di essere “correttamente rappresentati” più che la facoltà di essere “dimenticati”
grazie alla cancellazione delle informazioni.
Il diritto all’oblio acquista una particolare connotazione in riferimento ai soggetti minori, i cui dati dovrebbero
essere protetti in modo più meticoloso.
Il diritto all’oblio sancito citato nell’articolo 17 del Regolamento UE n.2016/679, viene usato solo di contorno
per la dicitura “diritto alla cancellazione” quindi in questo articolo specifica uno specifico aspetto del generale
diritto ad essere dimenticati, ovvero il diritto di chiedere e ottenere la cancellazione dei propri dati personali.
Per quanto riguarda i minori la questione è sorta sull’età in cui è possibile chiedere la cancellazione autonomamente,
senza l’intervento dei genitori o, addirittura, in opposizione ad essi.
In realtà il GDPR tace su questo punto specifico, però all’art.8 che riguarda le condizioni applicabili al consenso al trattamento dei dati
personali prestato dai minori, afferma che è lecito se il consenso è prestato da persona di età minima di 16 anni, invece per età inferiore
bisogna il consenso dei genitori.
Gli stati membri UE potevano variare l’età minima purchè non si andasse sotto i 13 anni e l’Italia ha fissato l’età a 14 anni.